Descrizione
1.L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione, al fine
di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici
progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.
2. Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio
dei docenti o di ripartizioni funzionali di esso (es. Dipartimenti, Gruppi di Lavoro, Cabine
di Regia ecc.) ed in base alla Programmazione dell’Offerta Formativa, l’Istituzione
Scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in
coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
3. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri,
che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale
nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto.
4. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte
dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in
applicazione dell’art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed
integrazioni. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti
di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l’art. 32 del CCNL del personale del
comparto “Scuola” del 24 Luglio 2003