Descrizione
A. La utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti dall’Ente Locale competente
può essere concessa a terzi con l’osservanza dell’articolo 33 comma 2 lettera c) del
Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, a condizione che ciò sia compatibile con la
destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
B. Con la attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti
gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel
contempo esentela scuolae l’enteproprietariodallespeseconnesseall’utilizzo.
C. L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa
stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con
un istituto assicurativo. La concessione spetta alla assoluta discrezionalità del Dirigente,
stante il Regolamento.